Art. 28.
(Altre nullità).

      1. Il patto civile di solidarietà stipulato in violazione dell'articolo 4 può essere impugnato dal pubblico ministero, dal tutore, dai prossimi congiunti delle parti stipulanti e da chiunque vi abbia interesse.
      2. Il patto civile di solidarietà può essere impugnato anche se l'interdizione è stata dichiarata posteriormente, se l'infermità sussisteva al momento del rito.
      3. Se una delle parti stipulanti era incapace di intendere o di volere al momento della stipulazione, si applica l'articolo 120 del codice civile.
      4. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dagli articoli 122, 123, 128, 129 e 129-bis del codice civile.